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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge, devono
essere in possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento delle loro
attività;
b) il consumatore ha il diritto di ricevere
copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi dell’art. Art.85 Cod. Cons.),
che è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 18 delle presenti Condizioni generali
di contratto. La nozione di “pacchetto
turistico” (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente: I
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”,
risultanti dalla prefissata combinazione di
almento due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
i) trasporto;
ii) alloggio;
iii) servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio (omissis) …che
costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che
abbia ad oggetto servizi da fornire in
territorio nazionale che estero, sarà
disciplinato dalla L. 22/12/1977 n°1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CVV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto
applicabile nonché dal Codice del Consumo.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in
catalogo o nel programma fuori catalogo una
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da
inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa
responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma
fuori catalogo o viaggio su misura;
- cambio di riferimento ai fini degli
adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. PRENOTAZIONE
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della prenotazione si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche
a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzazione in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima
dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del
25% del prezzo del pacchetto turistico, da
versare all’atto della prenotazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la data
entro cui prima della partenza dovrà essere
effettuato il saldo, risultano del catalogo,
opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento
delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinare, da parte dell’agenzia intermediaria
e/o dell’organizzatore la risoluzione di
diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indicato
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso
dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore
nella data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo (e/o
sito internet), ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo
forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata nella scheda
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il
venditore che abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico ai sensi
del 2° e 3° comma dell’articolo 8.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto dal Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del consumatore
del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E
Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio
di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore, sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6
in maniera eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente
configurabile come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal consumatore;
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo, senza supplemento di prezzo o con
la restituzione dell’eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto abbia valore
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo
già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta del
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intenda accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 5/1° comma – il costo individuale
di gestione pratica e la penale nella misura
indicata qui di seguito:
a) pacchetti turistici con voli regolari di
linea a tariffa normale con soggiorni in
albergo, appartamenti, residence, ville e
villaggi in formula alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione sino a 15
giorni di calendario prima della partenza:
- 30% della quota di partecipazione sino a 3
giorni lavorativi (escluso comunque il sabato)
prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale
termine.
b) Pacchetti turistici con voli regolari di
linea a tariffa speciale o IT o con voli
noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo
no-stop). Pacchetti turistici di gruppo con
altri mezzi di trasporto:
- 10% della quota di partecipazione sino a 21
giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 20 a 15
giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 14 giorni
di calendario a 3 giorni lavorativi(escluso
comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale
termine.
c) Pacchetti turistici con voli noleggiati o
speciali (oltre 5 ore di volo no-stop) o con
voli IT di gruppo intercontinentali – Crociere
marittime. Pacchetti turistici con soggiorni in
appartamenti, residence, ville e villaggi in
formula affitto:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30
giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18
giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10
giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni
di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso
comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale
termine.
Ne caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma
del contratto.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si
trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto
proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per seri e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno nel
luogo di partenza o dal diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e di posti e lo
rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da
altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le
generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per
la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.),
ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi
all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione nella
misura che gli verrà quantificata prima della
cessione;
Il cedente ed il cessionario sono solidamente
responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di
passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e
di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate
obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di
questo ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto delle prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base
alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio
è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del
consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al
consumatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da questo
ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle norme vigenti in
materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può
in ogni caso essere superiore ai limiti previsti
dalle convenzioni internazionali cui prendono
parte Italia e Unione Europea in riferimento
alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità. In ogni caso il
limite risarcitorio non può superare l’importo
di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle
persona, 2.000 Franchi oro Germinal per danno
alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per
qualsiasi altro danno (art. 13 n. 2 CCV).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al consumatore imposte dal criterio
di diligenza professionale esclusivamente in
riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati
dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14
delle presenti Condizioni Generali), quando la
mancata o inattesa esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di
forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza –
altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli ufficio
dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative con le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni,
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il
Turismo del Ministero delle Attività Produttive
il Fondo Nazionale di Garanzia cui il
consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.
100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggio all’estero;
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro
forzato in turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore. Le modalità di
intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCv: art. 1, n.3 e n.6; artt.
Da 17 a 23 artt. Da 24 a 31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre
pattuizioni specificatamente riferite alla
vendita del singolo oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art.
7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11;
art. 15; art. 17. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore,
viaggio, ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e
Fiavet
“Per i vettori aerei comunitari e quelli
appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione
di Montreal 1999 non sussistono limiti di
responsabilità per danni da morte, ferite o
lesioni personali del passeggero. Per danni
superiori a 10000 DSP (equivalenti a circa Euro
120.000) il vettore aereo può contestare una
richiesta di risarcimento solo se è in grado di
provare che il danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il
vettore è responsabile per il danno fino ad un
massimo di 4150 DSP (circa 5000 Euro); in caso
di distruzione, perdita, danneggiamento o
ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a
1000 DSP (circa 1200 Euro).
I vettori non appartenenti a uno Stato aderente
alla Convenzione di Montreal 1999 possono
applicare regimi di responsabilità differenti da
quello sopra riportato.
La responsabilità del tour operator nei
confronti del passeggero resta in ogni caso
disciplinata dalle Condizioni Generali di
Contratto ASTOI pubblicate nel presente sito
internet/catalogo”.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE N° 269/98.
“La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi
all’estero”.
INFORMATIVA
EX ART. 13 D. Lgs. 196/2003.
I dati del sottoscrittore del seguente contratto
e quello degli altri partecipanti, il cui
conferimento è obbligatorio per garantire agli
stessi la fruizione dei servizi oggetto del
pacchetto turistico acquistato, saranno trattati
in forma manuale e/o elettronica nel rispetto
della normativa. L'eventuale rifiuto nel
conferimento dei dati comporterà l'impossibilità
di concludere il contratto e fornire i relativi
servizi.
Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e
diversa indicazioni, eventualmente visibili
anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web -
l'Agenzia venditrice e l'Agenzia organizzatrice.
Laddove necessaria, la comunicazione dei dati
sarà eventualmente effettuata solo verso
autorità competenti, assicurazioni,
corrispondenti o preposti locali del venditore o
dell'organizzatore, fornitori dei servizi parte
del pacchetto turistico o comunque a soggetti
per i quali la trasmissione dei dati sia
necessaria in relazione alla conclusione del
contratto e fruizione dei relativi servizi. I
dati potranno inoltre essere comunicati a
consulenti fiscali, contabili e legali per
l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per
l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni
momento potranno essere esercitati tutti i
diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.
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